Art. 1.
(Istituzione della zona franca).

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata l'istituzione di una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto, di seguito denominata «zona franca».
      2. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Puglia.